FAQ - Domande frequenti sul ROC

1. Cosa è il ROC?

Il ROC, o Registro degli Operatori di Comunicazione, è un registro unico adottato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in ossequio al disposto dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249, con la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari allo scopo di garantire l’applicazione delle norme del settore quali quelle concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo o il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere.


2. Chi sono i soggetti che devono iscriversi al ROC?

I seguenti soggetti, elencati nell’articolo 2, comma 1 del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC, sono obbligati all’iscrizione nel registro:

  1. gli operatori di rete;
  2. i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici (già fornitori di contenuti);
  3. Ai fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
  4. i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
  5. le imprese concessionarie di pubblicità;
  6. le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi;
  7. le agenzie di stampa a carattere nazionale;
  8. gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste;
  9. i soggetti esercenti l’editoria elettronica;
  10. le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica;
  11. Call Center

Solamente i soggetti che svolgono tali attività sono tenuti all’iscrizione al ROC.


3. Come ci si iscrive al ROC?

Con l’adozione della delibera n. 393/12/CONS, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha disposto l’integrazione degli adempimenti relativi alla gestione telematica del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) tra quelli esposti nel portale impresainungiorno.gov.it gestito dalla Unioncamere (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

L’art. 13 (“Modalità di trasmissione delle comunicazione”) dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i. (recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione” - in breve, “Regolamento”) prescrive che: “1. Le comunicazioni nei confronti del Registro di cui agli art. 5, 8, 9, 10, 11 e 12 sono effettuate esclusivamente attraverso i servizi telematici esposti all’indirizzo www.roc.agcom.it ovvero nella sezione dedicata all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it. 2. Gli adempimenti previsti all’allegato C alla presente delibera (“Sezione speciale del Registro relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale”) sono effettuati esclusivamente attraverso i servizi telematici esposti all’indirizzo www.catastofrequenze.agcom.it ovvero nella sezione dedicata all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it . 3. I soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni di cui alla presente delibera possono delegare detti adempimenti ad una persona fisica indicata attraverso i servizi esposti sui predetti siti. 4. Le certificazioni di cui all’art. 14 continuano ad essere rilasciate su supporto cartaceo fino all’introduzione di servizi di pagamento dell’imposta di bollo per via telematica. Il portale integra in un unico ambiente numerosi adempimenti in capo alle aziende nei confronti della Pubblica Amministrazione (tra i quali quelli verso CCIAA, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, ed altri) ed offre numerose funzioni di supporto alla compilazione della modulistica del Registro degli Operatori di Comunicazione attingendo in maniera automatica ai dati comunicati dalle imprese al Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio”.

Si fa presente che il portale www.impresainungiorno.gov.it è in grado di effettuare in forma semi-automatica lo sviluppo delle catene di partecipazione dei soci dei soggetti iscritti o iscrivendi sulla base delle informazioni detenute dal sistema camerale. La comunicazione dei soci ed amministratori comporta - nel rispetto di quanto già previsto dal Regolamento di cui alla delibera n. 666/08/CONS - l’onere in capo all’operatore di verificare ed integrare le istanze con i soli sviluppi societari dei soggetti non presenti nel Registro delle Imprese o non obbligati a comunicarvi la propria compagine societaria.

Con il nuovo sistema del Registro, tutti gli adempimenti, anche le domande di iscrizione, vanno trasmessi in formato elettronico attraverso il portale impresainungiorno.gov.it. Resta, allo stato, esclusa la richiesta di certificazione (modello 17/ROC) che sarà gestita in formato cartaceo fino all’introduzione per via telematica di appositi servizi di pagamento dell’imposta di bollo.

I nuovi servizi sul portale impresainungiorno.gov.it sono attivi a partire dal 16 ottobre 2012.

L’accesso al nuovo sistema del Registro degli Operatori di Comunicazione ed al Catasto Nazionale delle Frequenze sarà consentito unicamente attraverso l’uso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’art. 1, lett. d), del  Codice dell’Amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

I legali rappresentanti o titolari degli operatori iscritti (o che intendono presentare domanda di iscrizione) devono dotarsi, a partire dal 16 ottobre 2012, della CNS per l’accesso al portale impresainungiorno.gov.it.

Sono tenuti, altresì, a dotarsi della CNS i delegati alla compilazione e trasmissione degli adempimenti verso il Registro degli Operatori di Comunicazione e verso il Catasto Nazionale delle Frequenze.

Il certificato CNS - che è, a tutti gli effetti, un documento di identità elettronico e come tale può essere rilasciato da una Pubblica Amministrazione - viene distribuito in forma di smart card (formato carta di credito) o di chiavetta USB. Attualmente le principali Pubbliche Amministrazioni (che a loro volta si avvalgono di Certification Authority accreditate) che rilasciano la CNS sono:

Le Camere di Commercio, su tutte le province del territorio nazionale;

la Regione Lombardia, ai cittadini residenti nella Regione;

la Regione Friuli Venezia Giulia, ai cittadini residenti nella Regione.

Si segnala, altresì, che diversi ordini professionali hanno da tempo integrato la CNS nel tesserino di appartenenza all’ordine. Le modalità di rilascio dipendono dai singoli Enti a cui si rimanda per maggiori dettagli.

Il portale impresainungiorno.gov.it prevede appositi servizi che consentono ai legali rappresentanti o titolari delle imprese di accreditarsi in quanto tali attraverso l’uso della propria CNS e di conferire deleghe ad altri soggetti alla compilazione e trasmissione degli adempimenti relativi al Registro degli Operatori di Comunicazione ed al Catasto Nazionale delle Frequenze (servizio di “subdelega”). Anche costoro dovranno dotarsi di CNS per poter esercitare le deleghe conferite attraverso il portale impresainungiorno.gov.it.


4. Adempimenti ROC attraverso la Carta Nazionale Servizi (CNS)

Come noto, con l'adozione della delibera AGCom n. 393/12/CONS, l'Autorità ha disposto l'integrazione degli adempimenti relativi alla gestione telematica del Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) tra quelli esposti nel portale www.impresainungiorno.gov.it gestito dalla Unioncamere (Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

Dal 16 ottobre scorso, quindi, l'accesso al nuovo sistema del ROC avviene attraverso il portale o collegandosi ai singoli adempimenti attraverso il portale AGCom. L'accesso agli adempimenti è consentito unicamente attraverso l'uso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 1 lettera d) del Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82). Consegue da ciò che i legali rappresentanti o titolari degli operatori iscritti (o che intendono presentare domanda di iscrizione), le persone fisiche obbligate ad effettuare comunicazione (cfr. artt. 8 e 9 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.) ed i delegati alla compilazione e trasmissione degli adempimenti verso il Registro degli Operatori di Comunicazione devono dotarsi della CNS per l'accesso al portale. Il certificato CNS è, a tutti gli effetti, un documento di identità elettronico e come tale può essere rilasciato soltanto da una Pubblica Amministrazione, che lo distribuisce in forma di smart card (formato carte di credito) o di chiavetta USB.


5. Entro quanto tempo ci si deve iscrivere?

La domanda di iscrizione è presentata entro 60 giorni decorrenti dalla data di inizio dell’attività rilevante ai fini del registro. Nel caso in cui l’inizio delle attività è subordinato al rilascio dei prescritti titoli abilitativi, il termine per l’iscrizione al Registro deve intendersi decorrente dalla data di rilascio del titolo abilitativo.

Nei confronti dei soggetti obbligati che non richiedono l’iscrizione nei termini prefissati si applicano le sanzioni previste dall’articolo 24 del Regolamento.


6. Come si può ottenere un certificato d’iscrizione?

Il modello per richiedere un certificato d’iscrizione è il 17/ROC, reperibile in Gazzetta Ufficiale ed all’indirizzo internet indicati nella FAQ n. 6.

La richiesta di certificazione (in bollo da 16 euro, salvo soggetti esenti ai sensi di legge) di cui all'art. 14 della Delibera n. 666/08/CONS è trasmessa in forma cartacea, unitamente alla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del legale rappresentante della società (o del titolare dell'impresa individuale) in corso di validità ed è inviata, a mezzo raccomandata A/R a:

Comitato provinciale per le comunicazioni
Via Dante 9
39100 Bolzano

Ai sensi dell’art. 14, comma 2, del Regolamento l’attribuzione del numero di iscrizione nel Registro può essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.


7. Come si può chiedere la cancellazione dal ROC?

La domanda di cancellazione deve essere trasmessa in via telematica, entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza che dà luogo alla cancellazione.


8. Cosa è la COMUNICAZIONE ANNUALE?

E’ la comunicazione, prevista dall’articolo 11 del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del ROC, con la quale i soggetti iscritti al Registro producono un aggiornamento dei dati societari comunicati all’atto delle presentazione della domanda di iscrizione.I soggetti iscritti costituiti in forma di società di capitali o cooperative trasmettono la comunicazione annuale entro 30 giorni dalla data dell’assemblea che approva il bilancio, aggiornata alla data dell’assemblea;i restanti soggetti trasmettono la comunicazione annuale entro il 31 luglio di ciascun anno, aggiornata a tale data.
La comunicazione annuale da effettuarsi esclusivamente in via telematica, previa registrazione sul sito www.roc.agcom.it deve essere trasmessa, ogni anno, anche in assenza di variazioni.


9. E’ necessaria la registrazione in Tribunale della testata edita?

Ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1947, n. 48 “Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi”.

L’art. 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62 prevede che i soggetti obbligati all’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione sono esonerati dall’obbligo di registrare la propria testata in Tribunale. L’iscrizione al ROC è condizione per l’inizio delle pubblicazioni.

Ne consegue, pertanto, che nei casi in cui l’editore sia anche proprietario della testata può avvalersi della facoltà sopra indicata procedendo solo alla presentazione della domanda di iscrizione al ROC ed evitando la registrazione in Tribunale della testata.


10. Cosa si intende per testata giornalistica?

Ai fini del rispetto della previsione di cui all’art. 2 lett. g) relativa ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, sono da considerare le testate giornalistiche quotidiane cartacee o  diffuse in modalità elettronica nonché le testate giornalistiche radiofoniche e televisive, quali radiogiornali (o giornali radio) e telegiornali.


11. Iter per l'apertura di una Web TV

In primis occorre comunicare all’AGCom la propria intenzione di avviare un’attività di questo tipo; in secondo luogo è necessario registrarsi in qualità di content provider presso il ROC (Registro degli Operatori della Comunicazione); infine si passa alla produzione di contenuti. Nonostante la semplicità nel realizzare una web TV, occorre però prestare attenzione a una complessa e intricata rete di regolamentazioni. Il primo vincolo in cui ci si imbatte è rappresentato dal diritto di autore: è infatti difficile pensare a un video che non contenga musiche di sottofondo o immagini trovate sul web. La rete è come un supermercato di contenuti per i content provider, e il problema consiste nel fatto che nella stragrande maggioranza dei casi, i prodotti siano esposti senza indicazioni: spesso non viene esplicitato che quasi sempre è necessario richiedere autorizzazioni. Lo step finale è rappresentato quindi dall’acquisto del diritto d’autore, e nell’attenzione che occorre prestare alla regolamentazione: nello specifico il diritto all’oblio, che non deve essere leso se non ci si vuole imbattere nel garante della privacy, e il limite del rispetto della privacy stessa, che spessa viene calpestata dall’esercizio del diritto di informare.


12. Ulteriori informazioni

Ove dovesse rendersi necessario comunicare con il Registro degli Operatori di comunicazione (ROC) per chiarimenti o per specifiche problematiche non ricomprese in questa sezione internet, si prega di contattare il numero telefonico 0471 946040 oppure inviare una email all'indirizzo: info@lbk-bz.org

Orario per il pubblico

Lunedì e martedì
ore 09.00 - 12.00
Giovedì
ore 09.00 - 12.00 e dalle ore 14.30 - 17.00
Venerdì
ore 09.00 - 12.00

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