Fondamenti giuridici
Il Comitato provinciale per le comunicazioni si basa, da un lato, su una legge statale e, dall’altro, su due leggi provinciali (legge statale n. 249/1997 e leggi provinciali n. 6/2002 e n. 11/2020).
I suoi compiti sono di duplice natura: da un lato, il Comitato opera nella veste di organo esecutivo dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; dall’altro, è l’organo consultivo dell’amministrazione provinciale.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è stata costituita con legge statale n. 249/1997; il Comitato provinciale per le comunicazioni con legge provinciale n. 6/2002.
Il Comitato provinciale, al pari di AGCOM, è indipendente e svincolato da direttive di terzi. L’autorità di vigilanza AGCOM risponde del proprio operato al Parlamento; il Comitato rende conto al Consiglio della Provincia. Mentre l’autorità AGCOM è competente per i media operanti a livello nazionale, il Comitato si occupa dei media locali.
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Regolamento interno
(Art. 2, comma 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6 - approvato all’unanimità dal Comitato provinciale per le comunicazioni nella seduta del 10-9-2004)
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Decreto del Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano n. 113/19 del 03/09/2019
Istituzione del Comitato provinciale per le comunicazioni
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Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
"Norme sulle comunicazioni all’art. 20"
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- Legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11
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Legge provinciale 23 luglio 2007, n. 6
"Norme sulle comunicazioni all’art. 20"
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- Legge provinciale 23 luglio 2007, n. 6